È appena iniziata l’estate sono residente in un paese sul mare, la spiaggia libera non è ancora occupata e ho pensato di installare un bel gazebo sul mare, così che posso passare li tutta la stagione con la mia famiglia e con i miei amici.
Se ho una barca posso lasciarla in spiaggia? Posso installare un argano per portarla sulla battigia? Posso creare un pontile per l’alaggio?  E’ legale? Posso farlo?
La risposta ad entrambe le domande è negativa !

La norma

Il riferimento normativo è dato dall’art. 1161 del Codice della navigazione il quale stabilisce testualmente che “chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato; Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00  a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54”.

Né ombrelloni né barche

La normativa citata appare abbastanza chiara e con pochi spazi interpretativi: Lasciare ombrelloni, sedie sdraio, lettini, barche, attrezzi da pesca o qualsivoglia altro manufatto sul demanio marittimo è illegale!
La ratio della normativa è quella di consentire la fruizione libera del bene pubblico a chiunque senza che altri possano impedirlo.
Sarebbe del tutto impensabile occupare con 10 ombrelloni il demanio per tutta l’estate riservandosi un pezzo di spiaggia quasi fosse un bene privato, escludendo gli altri dall’utilizzo.
Stesso ragionamento per le barche, non è ammissibile a mente dell’art. 1161 Cod. Nav., lasciare le barche in spiaggia libera e neppure installare o realizzare dei sistemi che ne favoriscano alaggio e ormeggio.

Sentenza della cassazione

La Suprema Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza 8347 del febbraio 2024 ha stabilito che: “La tesi che ritiene configurabile un illecito amministrativo anche in caso di imbarcazione non può comunque estendersi all’ipotesi di occupazione effettuata mediante l’utilizzo di ulteriori opere abusivamente realizzate, sia pure in funzione ausiliaria all’ormeggio del natante. Questa conclusione discende dall’assetto complessivo del sistema sanzionatorio previsto in materia di occupazione abusiva di spazio demaniale, come delineato dall’art. 1161 cod. nav.
Il testo normativo, quindi, detta una disciplina secondo cui: a) l’occupazione di uno spazio demaniale o di una zona portuale della navigazione interna costituisce sempre reato; b) l’unica eccezione a questa regola generale ricorre se tale condotta sia «effettuata con un veicolo”. Di conseguenza, è ragionevole ritenere che, se l’occupazione è effettuata avvalendosi, oltre che di un veicolo, anche di cose fisicamente distinte rispetto ad esso, si è fuori dalla fattispecie di deroga alla disciplina generale.
E’ anche vero che vediamo spesso ombrelloni “attrezzattura da spiaggia”, barche, argani ed attrezzi da pesca lasciati sul demanio senza che le autorità intervengano, ciò però non equivale ad una liceità di tali condotte.

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